APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO
LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. ATTILIO SATURNO (Presidente)
E DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL
CAMPIONATO IN CORSO ED € 1.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR
Lazio – CU n. 213 del 6.5.2013).
La Procura Federale, con atto datato 28 marzo 2013, premettendo che il Collegio Arbitrale
presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione assunta il 14 aprile 2012 e pubblicata
sul C.U. n. 168 del 17 aprile successivo, aveva accolto il ricorso dell’allenatore dilettante
Mauro Pernarella contro la Società ASD U.S. Terracina Calcio srl ed aveva fatto obbligo a
quest’ultima di corrispondere al ricorrente a titolo di compenso della stagione sportiva
2010/2011 la complessiva somma di € 11.670,00 oltre interessi al tasso legale sino alla
data dell’effettivo soddisfo e che siffatta obbligazione non era stata adempiuta dalla
Società nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno in cui la decisione le
era stata comunicata, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il
Comitato Regionale Lazio il sig. Attilio Saturno, nella qualità di presidente della Società
ASD U.S. Terracina srl e la stessa Società ASD U.S. Terracina srl per violazione quanto al
primo degli artt. 1 comma 1, 8 commi 9 e 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13
NOIF, quanto alla seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1
CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante, inteso quale illecito disciplinare.
Si costituivano entrambi i deferiti, i quali, deducendo che la decisione del Collegio
Arbitrale, loro comunicata con lettera raccomandata del 23 aprile 2012, ricevuta il 3
maggio 2012, era stata tempestivamente adempiuta come era provato dall’assegno
bancario di € 11.500,00 emesso dalla Società all’ordine di Pernarella Mauro e dalla
ricevuta liberatoria datata 31 maggio 2012, nonché da altra del 14 luglio 2012, entrambe a
firma dello stesso Pernarella Mauro, che esibivano in copia fotostatica, chiedevano che il
deferimento fosse rigettato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, con delibera 2 maggio 2013, pubblicata sul C.U.
n. 213/L.N.D del 6 maggio successivo, accoglieva il deferimento e comminava al Saturno
l’inibizione di mesi uno ed alla Società ASD U.S. Terracina srl la penalizzazione di un
punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso e l’ammenda di euro mille.
Avverso detta delibera ricorrono la Società ed il Saturno, i quali, a mezzo del loro
difensore di fiducia, deducono che il pagamento del dovuto era avvenuto il 31 maggio
2012 e che ciò era comprovato dalla ricevuta di pari data emessa dal Pernarella per
l’importo di € 11.500,00 più € 170,00 per saldo stagione sportiva 2010/20111 oltre spese
istruttorie, contestuale alla dazione del relativo assegno bancario, ricevuto dal Pernarella
stesso; di guisa che alcuna violazione risultava sussistente, con conseguente necessità di
totale revoca della delibera, tra l’altro gravemente lesiva degli interessi della Società,
direttamente coinvolta nella promozione alla categoria superiore.
Deducono altresì i ricorrenti che l’ulteriore dichiarazione liberatoria sottoscritta dal
Pernarella in data 14 luglio 2012 era di semplice conferma di quella precedente e che la
normativa vigente in materia, facendo riferimento al mancato tempestivo pagamento di
quanto dovuto e non alla mancanza della altrettanto tempestiva sottoscrizione della
relativa quietanza liberatoria da parte del creditore soddisfatto, escludeva la sussistenza di
ogni rilevanza a detta ulteriore dichiarazione del Pernarella, rimanendo ferma la
circostanza che il pagamento era avvenuto nei termini.
Essi chiedono che sia acquisita una ulteriore dichiarazione del Pernarella, di conferma
della circostanza di cui sopra e che sia ammessa la testimonianza del Pernarella che
l’assegno gli era stato consegnato il 31 maggio 2012 e che nella stessa data era stata
rilasciata la quietanza liberatoria.
Concludono, in subordine, ove la delibera fosse in fatto confermata, per l’applicazione di
sanzioni di minore entità, in considerazione che il pagamento era stato comunque
effettuato e che il debito era stato contratto dalla precedente gestione della Società, a cui
la presente si sentiva del tutto estranea.
Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma
della delibera impugnata; sono altresì comparsi i deferiti assistiti dal difensore di fiducia ed
hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate.
La Commissione osserva quanto segue.
Il ricorso di Attilio Saturno avverso l’inibizione di mesi uno che gli è stata comminata è
inammissibile.
L’art. 45 comma 3 inciso b C.G.S. prevede che non è impugnabile in alcuna sede, ad
eccezione della impugnazione del Presidente federale, che qui non sussiste, l’inibizione
del dirigente che sia fino ad un mese.
Tale essendo la sanzione posta a carico del ricorrente, non v’è dubbio che sussistono gli
estremi per la ricorrenza di detta inammissibilità.
Pur esistendo pregiudizialità sul ricorso della Società, sanzionata per responsabilità
diretta, della irrevocabile sanzione inflitta al suo legale rappresentante, non può non
rilevarsi nel merito l’infondatezza del ricorso, i cui punti di criticità possono così
sintetizzarsi: 1) l’assegno bancario n. 0012250922-08 tratto sul conto corrente 3125/42
Banca Popolare di Fondi all’ordine Pernarella Mauro appare datato 30/06/2013 e
comunque non 31 maggio 2012, come è sostenuto dalla ricorrente; 2) la ricevuta a firma
Mauro Pernarella, prodotta in calce alla fotocopia dell’assegno ed anch’essa in fotocopia,
non reca la data della sottoscrizione ed è pertanto inconferente; 3) l’importo dell’assegno
bancario di cui sopra è di € 11.500,00 ed è inferiore alla somma di € 11.670,00 liquidata in
favore del Pernarella dal Collegio Arbitrale, la cui decisione, anche per questo motivo, non
è stata compiutamente eseguita dalla ricorrente; 4) lo stesso importo dell’assegno,
peraltro, neppure include l’ammontare degli interessi legali che la detta decisione ha posto
a carico della Società, con decorrenza dalla data della decisione o della sua
comunicazione a quella dell’effettivo soddisfo.
Tali essendo le risultanze istruttorie, documentalmente provate, il ricorso deve essere
respinto, previo rigetto delle istanze, anch’esse di carattere istruttorio, formulate in ricorso.
Con conseguente conferma della sanzione inflitta alla Società nel precedente giudizio, che
risulta conforme al disposto del comma 9 dell’art. 8 CGS.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del sig. Attilio Saturno; rigetta il ricorso della Società SSD
Terracina Calcio 1925.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.